Art. 4 · LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Art. 4

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 26 giu 1977
Il terzo comma dell' della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito dal seguente: "Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300".
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