Art. 3 · LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Art. 3

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 2 lug 1997
A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità. Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all' della legge 29 aprile 1976, n. 177. All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto.
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