Art. 2 · LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Art. 2

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 26 giu 1977
A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e della indennità mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.
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