Art. 11 · LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Art. 11

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 19 set 1978
L'indennità oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è stabilita in L. 350. Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera.
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