Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
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