Convenzione
Art. XXI
25 / 25In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XXI
1. Il Direttore generale invierà copie debitamente certificate della presente Convenzione agli Stati interessati nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale provvederà alla registrazione.
2. Inoltre, informerà tutti gli Stati interessati del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, delle notifiche previste alla presente Convenzione e delle denunce previste all'articolo XIV.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xxi