Art. XVIII
Convenzione

Art. XVIII

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In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XVIII La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d'autore che sono o possano essere messi in vigore fra due o più repubbliche americane, ma esclusivamente fra di loro. In caso di divergenze sia fra le disposizioni di dette convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, o fra le disposizioni di detta Convenzione e quelle di una nuova convenzione o accordo che sia stabilito fra due o più repubbliche americane dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, prevarrà fra le parti la convenzione o l'accordo stabilito più recentemente. Non sono pregiudicati i diritti acquisiti su un'opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data della entrata in vigore della presente Convenzione in tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xviii