Art. XIII
Convenzione

Art. XIII

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In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XIII 1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o successivamente, dichiarare, mediante notifica inviata al Direttore generale, che la presente Convenzione si applica a tutti o parte dei paesi o territori di cui esso assicura le relazioni internazionali; la Convenzione si applicherà quindi ai paesi o territori citati nella notifica dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto all'articolo IX. In mancanza di detta notifica, la presente Convenzione non si applicherà a tali paesi o territori. 2. Tuttavia, il presente articolo non sarà in nessun caso interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di uno qualunque degli Stati contraenti della situazione di fatto di ogni territorio al quale la presente Convenzione viene dichiarata applicabile da un altro Stato contraente in virtù del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xiii