Convenzione
Art. I
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TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE RIVEDUTA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971
Gli Stati contraenti,
Desiderosi di assicurare in tutti i paesi la protezione dei diritti degli autori sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche,
Convinti che regime di protezione del diritto d'autore adeguato a tutte le nazioni ed espresso in una Convenzione universale, in aggiunta ai sistemi internazionali già in vigore e senza danneggiarli, è di natura tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e da favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti,
Persuasi che un tale regime universale di protezione dei diritti degli autori faciliterà la diffusione delle opere dell'ingegno e contribuirà a una migliore comprensione internazionale,
Hanno deciso di rivedere la Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (qui di seguito denominata "la Convenzione del 1952") e, di conseguenza,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-i