Convenzione›Parte III›Sez. 1
Art. 53
55 / 68In vigore dal 1 lug 1977
1. Una persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale europea non può per quello stesso atto nè essere perseguita nè condannata nè soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:
a) se è stata assolta;
b) se la pena imposta:
i) e stata completamente eseguita o è in fase di esecuzione, o ii) è stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia;
iii) non può più essere eseguita a causa della prescrizione;
c) se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena.
2. Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sarà obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem" se l'atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un'istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato.
3. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l'atto è stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sarà obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.
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