Convenzione›Sez. 2
Art. 15
25 / 68In vigore dal 1 lug 1977
1. Tutte le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate o da parte del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorità dello Stato richiedente alle autorità dello Stato richiesto. Esse saranno restituite attraverso lo stesso canale.
2. Nei casi urgenti, le richieste e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).
3. Qualsiasi Stato Contraente può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-15