Convenzione›Parte I
Art. 1
18 / 68In vigore dal 1 lug 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA SULLA VALIDITÀ INTERNAZIONALE DEI GIUDIZI REPRESSIVI
PREAMBOLO
Gli Stati membri del consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che la lotta contro la criminalità, che sta divenendo sempre più un problema di portata internazionale, rende necessario il ricorso a metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;
Convinti della necessità di perseguire una politica generale comune che miri alla protezione della società;
Consapevoli della necessità di rispettare la dignità umana a favorire la riabilitazione dei colpevoli;
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una più vasta unione tra i suoi membri;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
a) "sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione definitiva pronunciata da un Tribunale penale di uno Stato Contraente a seguito di un procedimento penale;
b) "reato" comprende, oltre agli atti contemplati dal codice penale, quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali elencate nell'Allegato II alla presente Convenzione, a condizione che, qualora tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un'autorità amministrativa, alla persona interessata venga data l'opportunità di sottoporre il caso al giudizio di un tribunale;
c) "condanna" significa l'imposizione di una pena;
d) "pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale europea o in un'ordinanza penale;
e) "decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione di un diritto, ogni interdizione o incapacità;
f) "condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata come tale ai sensi del paragrafo 2 dell';
g) "ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni pronunciate in un altro Stato Contraente ed elencate nell'Allegato III alla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-1