Convenzione›Parte II
Art. 7
17 / 25Dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 14 set 1977
Dell'assistenza giudiziaria
1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione.
2. Ai sensi della presente Convenzione, per "tribunale" si intende ogni autorità giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorità appartiene.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-7