Art. 7 · Dell'assistenza giudiziaria
ConvenzioneParte II

Art. 7

17 / 25

Dell'assistenza giudiziaria

In vigore dal 14 set 1977
Dell'assistenza giudiziaria 1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione. 2. Ai sensi della presente Convenzione, per "tribunale" si intende ogni autorità giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorità appartiene.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-7