Convenzione
Art. 3
1 / 25In vigore dal 14 set 1977
I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono sul territorio dell'altra dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-3