Art. 22 · Scambio di notizie tratte da registri di stato civile
ConvenzioneParte III

Art. 22

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Scambio di notizie tratte da registri di stato civile

In vigore dal 14 set 1977
Scambio di notizie tratte da registri di stato civile 1. Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente estratti dei registri di stato civile riguardanti le date di nascita, matrimonio e morte dei cittadini dell'altra Parte Contraente. 2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviati senza spese, ogni sei mesi, all'autorità diplomatica o consolare dell'altra Parte Contraente. 3. Inoltre su richiesta di una delle Parti Contraenti sono inviate all'altra, senza spese, sia informazioni sia copie di atti tratti dai registri di stato civile. 4. L'invio delle richieste e la trasmissione delle informazioni e degli atti di cui al paragrafo 3 del presente articolo vengono effettuati dalle Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-22