Convenzione
Art. 19
12 / 25Rifiuto di eseguire una commissione rogatoria
In vigore dal 14 set 1977
Rifiuto di eseguire una commissione rogatoria
1. L'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora tale esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorità giudiziaria.
2. Nel caso in cui la commissione rogatoria non venga eseguita, l'autorità richiesta informerà immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi della mancata esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-19