Art. 1 · Libero accesso ai tribunali
ConvenzioneParte I

Art. 1

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Libero accesso ai tribunali

In vigore dal 14 set 1977
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE La Repubblica italiana e la Repubblica Araba d'Egitto: - a testimonianza del sentimento di costante e profonda amicizia che unisce i due Paesi, e al fine di improntare tale legame secondo criteri democratici di legalità; - allo scopo di incrementare e rafforzare i legami esistenti tra i Governi dei due Paesi sulla base dell'amichevole e fruttuosa collaborazione già in atto tra i due Stati in molteplici campi, e nell'intento di promuoverla nel settore giudiziario; - riconoscendo la funzione determinante esercitata dalla legge per la protezione della società e l'alto livello raggiunto dalla legge nella Repubblica italiana e nella Repubblica Araba d'Egitto hanno deciso di stipulare un accordo sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone. A tale scopo hanno designato quali loro plenipotenziari: per il Presidente della Repubblica italiana, il Signor Mario ZAGARI - Ministro della Giustizia per il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, il Signor Fakhri M. ABDEL NABI - Ministro della Giustizia i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Libero accesso ai tribunali 1. I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono, sul territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento dei cittadini di quest'ultima per quanto riguarda la tutela giudiziaria dei loro diritti personali e patrimoniali. A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali competenti in materia civile, commerciale e di stato delle persone e possono agire in giudizio alle stesse condizioni e forme dei cittadini dello Stato in cui viene esercitata l'azione. 2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima, sempre che i loro scopi o le loro attività non siano in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato dove l'azione viene introdotta.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-1