Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 lug 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.
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