Art. 3
In vigore dal 21 giu 1977
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanità e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - RUFFINI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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