Accordo
Art. 9
9 / 19In vigore dal 21 giu 1977
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1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:
a) firmandolo,
b) ratificandolo, dopo averlo firmato con riserva di ratifica,
oppure
c) aderendovi.
2. Gli Stati che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo II del mandato di tale Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo, aderendo ad esso dopo la sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo sarà aperto alla firma fino al (*) 31 maggio 1971 incluso. Dopo tale data sarà aperto all'adesione.
4. La ratifica o l'adesione si effettueranno con il deposito dello strumento corrispondente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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(*) In conformità alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Storico versioni
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