Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 21 giu 1977
. 1. Ciascuna Parte contraente adotterà tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo. Le competenti Amministrazioni delle Parti contraenti si terranno reciprocamente informate sulle misure di carattere generale adottate a tale scopo. 2. Se una Parte contraente constata un'infrazione compiuta da una persona che risiede sul territorio di un'altra Parte contraente, oppure le infligge una sanzione, gli organi amministrativi della prima Parte informeranno gli organi amministrativi dell'altra Parte sull'infrazione constatata e sulla sanzione inflitta.
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