Accordo
Art. 4
4 / 19In vigore dal 21 giu 1977
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1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell' del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovrà essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibile per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili rapportabili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.
2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo, non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,
a) nessuno avrà il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorità competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanità pubblica e se non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorità per il rilascio dell'autorizzazione;
b) ciascuna Parte contraente potrà, per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che ciò non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fisserà.
3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo è richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto di terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esse sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui ciò è connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.
4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
- nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che è lo speditore in conformità al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore;
- negli altri casi, sulla persona fisica o giuridica che effettua il trasporto.
Storico versioni
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