Accordo
Art. 20
19 / 19In vigore dal 21 giu 1977
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Dopo il (*) 31 maggio 1971 l'orginale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell' del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Ginevra, il primo settembre millenovecentosettanta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme).
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(*) In conformità alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-20