Accordo
Art. 17
16 / 19In vigore dal 21 giu 1977
.
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potrà presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indirà una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avrà comunicato il proprio consenso a tale richiesta.
2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avviserà tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare nel termine di tre mesi le proposte che esse desidererebbero veder esaminate alla conferenza.
Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza.
3. Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell' del presente Accordo, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-17