Accordo
Art. 14
13 / 19In vigore dal 21 giu 1977
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1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sarà applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli è responsabile. Il presente Accordo sarà applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non è ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore.
2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli è responsabile, potrà, conformemente all', denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-14