Accordo
Art. 11
11 / 19In vigore dal 21 giu 1977
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1. Il presente Accordo entrerà in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell' lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-11