Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 21 giu 1977
. 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione, o in qualsiasi momento successivo dichiarare mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che l'Accordo non si applica ai trasporti effettuati su tutti i suoi territori situati al di fuori dell'Europa oppure su uno qualunque di essi. Se tale notifica viene fatta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che ha inviato la notifica, l'Accordo cesserà di essere applicato ai trasporti sul territorio o sui territori indicati nella notifica, decorsi novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale. 2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, può in qualunque momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale che l'Accordo verrà applicato ai trasporti su di un territorio indicato nella notifica, fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l'Accordo sarà applicabile ai trasporti sul territorio indicato centottanta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
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