Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970. 22 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell' Art. 2 ARTICOLO 2. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinché la conformità al Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni t Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 Art. 5 ARTICOLO 5. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri r Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Ciascuna Parte contraente adotterà tutte le misure necessarie allo scopo di Art. 7 ARTICOLO 7. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilat Art. 8 ARTICOLO 8. L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica nè l'esi Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammes Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza rise Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un anno dopo che cinque degli Stati Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante no Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardo all'interpretazi Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma o della ratifica del presente A Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contr Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Ciascuna Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Art. 19 ARTICOLO 19. Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Art. 20 ARTICOLO 20. Dopo il (*) 31 maggio 1971 l'orginale del presente Accordo sarà depositato pr Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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