Art. 7 · LEGGE 14 aprile 1977, n. 112

Art. 7

LEGGE 14 aprile 1977, n. 112

In vigore dal 30 apr 1977
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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