Art. 4
LEGGE 14 aprile 1977, n. 112
In vigore dal 30 apr 1977
I miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato, di cui al precedente sono estesi al personale dell'Istituto centrale di statistica.
Fino a quando non sarà realizzato il previsto riassetto definitivo del trattamento economico del personale dell'Istituto centrale di statistica, si continuerà a corrispondere al personale medesimo, esclusi i dirigenti, il compenso mensile di produttività attualmente in godimento.
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