Art. 2 · LEGGE 14 aprile 1977, n. 112

Art. 2

LEGGE 14 aprile 1977, n. 112

In vigore dal 13 lug 1980
Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977: a) dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale; b) dal 1° giugno 1976: personale docente delle Università; c) dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente , di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. (1)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-14;112#art-2