Protocollo
Art. 7
33 / 52In vigore dal 7 giu 1977
I beni acquistati conformemente al disposto dell' o importati a norma dell' possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-7