Art. 18
Protocollo

Art. 18

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In vigore dal 7 giu 1977
Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di una altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale. Il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall'.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-18