Art. 12
Protocollo

Art. 12

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In vigore dal 7 giu 1977
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti: a) immunità da arresto e detenzione nonché da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto; b) immunità giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato; c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali; d) esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalità di registrazione; e) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
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