Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Comitato finanziario si compone di: a) un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi più alti; b) tre rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non può essere rappresentato più di due volte consecutive in seno al Comitato. 2. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio in materia finanziaria.
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