Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 7 giu 1977
1. Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto. 2. Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l'importo dei suoi contributi arretrati supera l'importo dei contributi da esso dovuti in virtù dell' per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell', paragrafo 3, lettera m), può tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare. 3. Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto è necessaria per costituire il quorum in tali decisioni. 4. Per la constatazione dell'unanimità e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonché, nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.
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