Convenzione
Art. 3
3 / 52In vigore dal 7 giu 1977
1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il più ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attività siano collegate con i suoi obiettivi.
2. Il Centro ha inoltre la facoltà di concludere accordi di cooperazione:
a) con degli Stati, alle condizioni previste dall', paragrafo 1, lettera e);
b) con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall', paragrafo 3, lettera k).
3. Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacità di calcolo del Centro.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-3