Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 7 giu 1977
1. La presente Convenzione è aperta, presso il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, alla firma degli Stati europei menzionati nell'allegato, fino all'11 aprile 1974. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee. 2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata ratificata, accettata o approvata da almeno due terzi degli Stati firmatari, compreso lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede del Centro, purchè l'insieme dei contributi di tali Stati raggiunga, secondo la tabella riportata in allegato, almeno l'80 per cento del totale dei contributi. Per qualsiasi altro Stato firmatario, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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