Convenzione
Art. 13
13 / 52In vigore dal 7 giu 1977
1. Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta convertibile, fissato sulla base della tabella adottata ogni, tre anni dal Consiglio, che delibera conformemente all', paragrafo 3, lettera h). Tale tabella si basa sulla media del prodotto nazionale lordo di ogni Stato membro relativo agli ultimi tre anni civili per i quali vi sono statistiche.
2. Il Consiglio, che delibera conformemente all', paragrafo 3, lettera h), può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro a causa di circostanze particolari di tale Stato. È considerata circostanza particolare l'esistenza in uno Stato membro di un prodotto nazionale lordo, per abitante, inferiore ad un importo determinato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
3. Quando uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventi effettiva alla data alla quale lo Stato in questione diventa parte della presente Convenzione.
Se uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente al 31 dicembre dell'anno della sua entrata in vigore, esso ha l'obbligo di versare, oltre al contributo previsto al paragrafo 1, un contributo supplementare unico alle spese precedentemente sostenute dal Centro. L'importo di tale contributo supplementare è fissato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all', paragrafo 1.
Salvo decisione contraria presa dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, ogni contributo supplementare versato ai sensi del secondo comma viene dedotto dai contributi degli altri Stati membri. Tale riduzione è calcolata proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da ogni Stato membro prima dell'esercizio in corso.
4. Quando uno Stato cessa di essere parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione cessa di essere parte della presente Convenzione.
5. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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