Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 7 giu 1977
Il programma di attività del Centro è adottato, su proposta del direttore, dal Consiglio che delibera conformemente all', paragrafo 3, lettera i). Il programma abbraccia in linea di massima un periodo di quattro anni e deve, ogni anno, essere adattato e completato per un periodo supplementare di un anno. Il programma determina il limite massimo delle spese per tutta la durata del programma e contiene inoltre una stima, suddivisa per anno e per grandi categorie, delle spese inerenti alla loro esecuzione. Il limite massimo di cui sopra può essere modificato soltanto secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, lettera i).
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-11