Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 7 giu 1977
1. Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro è retto dallo statuto del personale adottato dal Consiglio che delibera conformemente all', paragrafo 3, lettera b). Se le condizioni di impiego di un agente del Centro non dipendono da tale statuto, esse sono sottoposte al diritto applicabile nello Stato in cui l'interessato esercita le sue attività. 2. L'assunzione del personale si effettua in base alla competenza personale degli interessati, tenendo conto del carattere internazionale del Centro. Nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. 3. Si può ricorrere ad agenti degli organismi nazionali degli Stati membri, messi a disposizione del Centro a tempo determinato. 4. Il Consiglio approva la nomina e il licenziamento degli agenti dei gradi superiori, definiti dallo statuto del personale, nonché del controllore finanziario e del suo supplente. 5. Le controversie che possono sorgere dall'applicazione dello statuto del personale o dall'esecuzione di contratti di assunzione del personale sono disciplinate alle condizioni previste dallo statuto. 6. Chiunque lavori al Centro è soggetto all'autorità del direttore e deve rispettare tutte le norme generali approvate dal Consiglio. 7. Ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del direttore e degli altri agenti del Centro. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore e gli altri agenti non devono chiedere nè accettare istruzioni da alcun governo o autorità estranea al Centro.
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