Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunita', firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunita', firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A Art. 2 Articolo 2 1. Gli obiettivi del Centro sono: a) sviluppare modelli dinamici dell'atmosfera Art. 3 Articolo 3 1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il più ampiamen Art. 4 Articolo 4 1. Il Consiglio dispone dei poteri e adotta, i provvedimenti necessari all'esec Art. 5 Articolo 5 1. Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la Art. 6 Articolo 6 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità: a) fissa il limite massimo delle sp Art. 7 Articolo 7 1. Il Comitato consultivo scientifico è composto di dodici membri nominati dal Art. 8 Articolo 8 1. Il Comitato finanziario si compone di: a) un rappresentante di ciascuno dei Art. 9 Articolo 9 1. Il direttore è il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo Art. 10 Articolo 10 1. Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro è re Art. 11 Articolo 11 Il programma di attività del Centro è adottato, su proposta del direttore, dal Art. 12 Articolo 12 1. Il bilancio del Centro è stabilito per ogni esercizio finanziario, prima de Art. 13 Articolo 13 1. Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta conv Art. 14 Articolo 14 1. I conti relativi alla totalità delle entrate e spese del bilancio, nonché i Art. 15 Articolo 15 1. Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessit Art. 16 Articolo 16 I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membr Art. 17 Articolo 17 1. Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o più St Art. 18 Articolo 18 1. Ogni Stato membro può inviare al direttore proposte di emendamento della pr Art. 19 Articolo 19 1. Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la Art. 20 Articolo 20 Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenz Art. 21 Articolo 21 1. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articol Art. 22 Articolo 22 1. La presente Convenzione è aperta, presso il Segretariato Generale del Consi Art. 23 Articolo 23 A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non f Art. 24 Articolo 24 Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica agli St Art. 25 Articolo 25 1. La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigor Art. 26 Articolo 26 La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, ingle Protocollo
Art. 1 PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGI Art. 2 Articolo 2 Gli archivi del Centro sono inviolabili. Art. 3 Articolo 3 1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell'immunità Art. 4 Articolo 4 1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi so Art. 5 Articolo 5 I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'eserci Art. 6 Articolo 6 Nessun esonero è concesso in virtù dell'articolo 4 o dell'articolo 5 per gli ac Art. 7 Articolo 7 I beni acquistati conformemente al disposto dell'articolo 4 o importati a norma Art. 8 Articolo 8 1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporn Art. 9 Articolo 9 La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spe Art. 10 Articolo 10 1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Ce Art. 11 Articolo 11 Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorn Art. 12 Articolo 12 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e d Art. 13 Articolo 13 I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal present Art. 14 Articolo 14 Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro Art. 15 Articolo 15 1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera Art. 16 Articolo 16 Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui al Art. 17 Articolo 17 Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, parag Art. 18 Articolo 18 Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisc Art. 19 Articolo 19 1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente protocollo Art. 20 Articolo 20 1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati memb Art. 21 Articolo 21 Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di Art. 22 Articolo 22 Su decisione del consiglio che delibera all'unanimità, il Centro può concluder Art. 23 Articolo 23 1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è p Art. 24 Articolo 24 1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall Art. 25 Articolo 25 Ai fini del presente protocollo: a) le "attività ufficiali del Centro" compren Art. 26 Articolo 26 Il presente protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo es Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360