Art. 20 · LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Art. 20

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare. Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell' del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Gli oneri previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonchè quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sotenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare. All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all' e all', primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli a 15 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-20