Art. 11 · LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Art. 11

LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

In vigore dal 17 apr 1977
Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituti dai seguenti: "Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all' devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata: 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera a), dell'; 2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento; 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui all', lettera e) e all' del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro". Nel quinto comma del predetto articolo 29 le parole "agli primo comma, 25, 26 quarto comma" sono sostituite dalle parole "agli primo comma, 25, 26 quinto comma".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114#art-11