Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.
Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
Art. 1 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE Art. 2 ARTICOLO 2. Le legislazioni indicato all'articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed Art. 3 ARTICOLO 3. Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie, conformemente alla legi Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Il principio stabilito all'articolo 2, primo periodo, comporterà le seguent Art. 5 ARTICOLO 5. 1. a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto d Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attività, o pensionato che abbia dir Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto dei periodi di assic Art. 8 ARTICOLO 8. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati cont Art. 9 ARTICOLO 9. Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all'articolo 7 del presente Pro Art. 10 ARTICOLO 10. Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazi Art. 11 ARTICOLO 11. Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti compet Art. 12 ARTICOLO 12. Se per valutare il grado di incapacità, in caso di infortunio sul lavoro o di Art. 13 ARTICOLO 13. Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorità Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presterann Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestaz Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezz Art. 17 ARTICOLO 17. Per l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo le Autorità e gli Istit Art. 18 ARTICOLO 18. Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorità o agili Art. 19 ARTICOLO 19. I ricorsi da presentare dinanzi ad una istituzione competente di uno Stato co Art. 20 ARTICOLO 20. Le Autorità consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza ma Art. 21 ARTICOLO 21. Le Autorità competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le diverg Art. 22 ARTICOLO 22. Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorità Art. 23 ARTICOLO 23. Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto adempimento delle Art. 24 ARTICOLO 24. 1. Il presente Protocollo aggiuntivo avrà durata di tre anni a partire dalla Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360