Art. XXI
Convenzione

Art. XXI

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In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XXI La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese i due testi facenti ugualmente fede. Vengono approntate delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono depositate con l'originale firmato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il ventinove novembre 1969. (Seguono le firme).
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