Convenzione
Art. XIX
19 / 88In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XIX
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:
i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;
ii) di ogni deposito di strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui tale deposito è avvenuto;
iii) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XVII e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha preso o prenderà fine;
b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xix