Convenzione
Art. XII
12 / 88In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XII
La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, solo nella misura in cui tali convenzioni dovessero essere in contrasto con essa; tuttavia la presente disposizione non pregiudica gli obblighi degli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti derivanti da tali convenzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xii