Convenzione
Art. XI
11 / 88In vigore dal 28 mag 1977
Articolo XI
1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio di Stato non commerciale.
2. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può essere perseguito dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo IX e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere nella sua qualità di Stato sovrano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-xi