Convenzione
Art. VI
6 / 88In vigore dal 28 mag 1977
Articolo VI
1. Quando, dopo l'incidente, il proprietario ha costituito un fondo in applicazione dell'articolo V ed ha il diritto di limitare la propria responsabilità,
a) nessun diritto ad un indennizzo per danni da inquinamento che risultino dall'incidente può essere esercitato sugli altri beni del proprietario,
b) il tribunale o le altre autorità competenti di ogni Stato contraente ordinano la liberazione della nave o di ogni altro bene appartenente al proprietario che siano state sequestrati a seguito di una richiesta di risarcimento per i danni da inquinamento causati dallo stesso incidente, ed agisce allo stesso modo nei confronti di ogni cauzione od altra garanzia depositata allo scopo di evitare tali sequestri.
2. Le disposizioni precedenti tuttavia si applicano soltanto se il richiedente può rivolgersi al tribunale che controlla il fondo e se il fondo può effettivamente essere utilizzato per soddisfare la sua richiesta.
Storico versioni
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